Art. 5.
(Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette ad introdurre un'imposta addizionale sui redditi delle persone fisiche e delle società per il sostegno alla non autosufficienza, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione dell'esenzione dall'imposizione per i redditi medio-bassi;

          b) determinazione della misura dell'addizionale, limitatamente agli anni 2006 e 2007, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e all'imposta sul reddito delle società prevista dall'articolo 77 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento deve essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui al citato articolo 12 del testo unico di cui al

 

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decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

          c) la misura dell'addizionale e dell'esenzione di cui alla lettera a) del presente comma, a decorrere dall'anno 2008, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.